VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduti gli articoli 32, 41 e 42 del Concordato fra l'Italia e la Santa Sede, approvato con legge 27 maggio 1929, n. 810; Ritenuta la necessita' di emanare norme dichiarative ed esecutive per l'applicazione degli articoli 41 e 42 predetti; Veduti gli articoli 1, 10, 29 e 35 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano, approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 61; Udito il Consiglio dei Ministri; Veduti gli articoli 79 e 80 dello Statuto fondamentale del Regno; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, e col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Le vigenti disposizioni riguardanti l'uso delle onorificenze degli Ordini equestri pontifici e quelle contenute negli articoli 1, 10, 29 e 35 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano, approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 61, circa l'uso dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici sono sostituite dalle norme contenute nel presente decreto.