VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti gli articoli 32, 41 e 42 del Concordato fra  l'Italia  e  la
Santa Sede, approvato con legge 27 maggio 1929, n. 810; 
 
  Ritenuta la necessita' di emanare norme dichiarative  ed  esecutive
per l'applicazione degli articoli 41 e 42 predetti; 
 
  Veduti gli articoli 1, 10, 29 e  35  dell'ordinamento  dello  stato
nobiliare italiano, approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 61; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Veduti gli articoli 79 e 80 dello Statuto fondamentale del Regno; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la  giustizia
e gli affari di culto, e col Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le vigenti disposizioni riguardanti l'uso delle onorificenze  degli
Ordini equestri pontifici e quelle contenute negli articoli 1, 10, 29
e 35 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano,  approvato  con
R. decreto 21 gennaio 1929, n. 61, circa l'uso dei  titoli  nobiliari
conferiti dai Sommi Pontefici sono sostituite dalle  norme  contenute
nel presente decreto.